Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015. FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale. Inoltre FSBA, in linea con le disposizioni del Governo e grazie alle risorse dallo stesso stanziate, ha gestito il sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese artigiane, anche se non iscritte a FSBA, nel difficile periodo di pandemia COVID19. Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.”
Chi può iscriversi
Per le imprese artigiane con codice autorizzazione INPS 7B, dal 1° gennaio 2016 il versamento prevede il contributo a FSBA ed è composto da una quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale a carico delle imprese.
Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.
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