E’ ufficiale: la moneta fiscale è al capolinea, analizza Fabrizio G. Poggiani su ItaliaOggi. Questo perchè dal 1 gennaio 2025 i soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) non potranno più compensare i crediti, derivanti dai bonus edilizi, con i debiti previdenziali ed assistenziali. Vi sarà un blocco totale alla compensazione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore a 100.000 euro. Sospensione, invece, fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, in presenza di importi complessivamente superiori ai 10.000 euro. E monitoraggio dei crediti d’imposta ad ampio raggio. Queste sono solo alcune delle numerose novità introdotte con il ddl di conversione del decreto legge n. 39/2024, approvato recentemente anche alla Camera e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro martedì 28 maggio 2024, avente a oggetto, tra le altre novità, anche l’ulteriore estensione del blocco alle cessioni e sconto in fattura dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del dl 34/2020 e le attività di monitoraggio di taluni crediti d’imposta. Preliminarmente, si evidenzia che, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno (2025), i soggetti qualificati, come banche e intermediari finanziari (art. 106 del digs 385/1993 – testo unico bancario), società appartenenti a un gruppo bancario (art. 64 del Tub) e imprese di assicurazione, non potranno più utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi, di cui al citato art. 121 del d134/2020, con i debiti relativi ai contributi previdenziali, dovuti in relazione alla posizione previdenziale in una delle gestioni gestite dagli enti previdenziali, comprese le quote associative e con i premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali; il divieto è stato disposto dal comma 1 del nuovo articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione nel dl 39/2024.
I soggetti diversi da quelli qualificati potranno, al contrario, procedere con la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi anche con i debiti per contributi assicurativi e previdenziali. Con la conferma in toto dell’art. 4 si dispone, inoltre, il blocco alla compensazione, a partire dal 1° luglio prossimo, delle rate annuali dei crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni, per i contribuenti su cui pendono iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali, e relativi accessori, per atti di ogni tipo (compresi quelli di recupero) emessi dall’Agenzia delle entrate, se l’ammontare risulta complessivamente superiore a 100.000 euro. In presenza, invece, di debiti erariali e relativi accessori, derivanti da atti emessi dalla medesima agenzia, la compensazione è soltanto sospesa fino a concorrenza degli importi emergenti dai vari ruoli; quindi, la sospensione si rende applicabile limitatamente alla quota di debiti erariali presenti e non per l’importo complessivo dei crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, spettanti e nella disponibilità del contribuente.
Naturalmente, anche al fine di verificare le soglie indicate, non si dovranno tenere in considerazione i debiti non scaduti o oggetto di provvedimenti di sospensione odi piani di rateazione validi, quindi non decaduti.
Il provvedimento in commento, poi, introduce ulteriori adempimenti, soprattutto in tema di monitoraggio dei crediti d’imposta, sia per quanto concerne le agevolazioni edilizie, sia per quanto concerne altri crediti d’imposta (beni strumentali e ricerca e sviluppo). L’articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l’obbligo per alcuni contribuenti che si avvalgono della detrazione maggiorata (Superbonus) per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, che prevede la trasmissione di una serie di dati e informazioni, rispettivamente all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche mentre l’art. 4-ter, al comma 1, dispone l’obbligo, posto in capo agli enti comunali, di segnalazione alla Guarda di Finanza e all’Agenzia delle Entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi che hanno fruito delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 119 e comma 2 dell’art. 121 del Dl 34/2020, con il riconoscimento ai detti enti comunali della partecipazione al recupero del gettito fiscale, collegato alle attività di controllo. Infine, sempre per poter permettere un ampio monitoraggio, si introducono (art. 6) determinate misure con riferimento ai crediti di imposta per gli investimenti (Transizione 4.0) con la conseguenza che, al fine di poter fruire dei crediti di imposta (beni strumentali nuovi e investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione
estetica), le imprese saranno obbligate a comunicare, preventivamente all’acquisto, l’ammontare complessivo previsto per l’investimento, la presunta ripartizione del credito nei vari periodi d’imposta.
L’analisi, pubblicata su ItaliaOggi, dei nuovi adempimenti introdotti dalla legge di conversione del dl Superbonus permette di comprendere perchè la moneta fiscale sia stata definita al capolinea: blocco totale delle compensazioni dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore ai 100.000 euro e stop alla compensazione fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, davanti a importi complessivamente superiori ai 10.000 euro, con monitoraggio dei crediti d’imposta ad ampio raggio (diviene un obbligo, per i contribuenti che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici di comunicare una serie di dati, rispettivamente all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche).
Insomma, le novità coinvolgono: la cessione e lo sconto in fattura; il monitoraggio dei crediti d’imposta; la remissione in bonis; l’utilizzo dei crediti e il blocco delle compensazioni con debiti previdenziali e assistenziali.
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